E’ ormai certo che il tour operator di Gallarate Todomondo balzato agli onori della cronaca per vicende tutt’altro che piacevoli si avvii veloce verso il fallimento. Debiti su debiti e mancanza di liquidità porteranno prima o poi alla dichiarazione di fallimento. E cosa sarà di tutti quei consumatori che si sono affidati a Todomondo per le proprie vacanze? In questi giorni si susseguono i consigli da parte delle associazioni a tutela dei consumatori. Cerchiamo di fare una sintesi distinguendo tra chi è già partito e dunque ha difficoltà nel ritornare a casa e chi, invece, ha fissato una partenza nei prossimi giorni.
Se ci si trova bloccati all’estero -spiega l’Unione Nazionale Consumatori invitando i consumatori a segnalare eventuali disservizi al proprio sportello SOS Turismo – si può reclamare ai referenti sul posto, raccogliendo tutta la documentazione utile (foto, testimonianze, etc.). Una volta rientrati, entro 10 giorni lavorativi, bisogna poi inviare una raccomandata A/R al tour operator, all’agenzia e per conoscenza all’Unione Nazionale Consumatori, in modo da tutelare i propri diritti, poiché, nel caso in cui ‘Todomondo’ venga dichiarata insolvente o fallita, si potrà ricorrere al Fondo Nazionale di Garanzia.
Se, invece, la partenza è fissata per i prossimi giorni – spiega Federconsumatori – è necessario inviare una raccomandata a.r. a Todomondo, richiedendo, ai sensi dell’art.92 del Codice del Consumo, la restituzione della somma versata (interamente) senza il pagamento di alcuna penale, a causa del grave inadempimento da parte del tour operator.
Tuttavia, secondo Confconsumatori i viaggiatori italiani hanno buone probabilità di recuperare i loro soldi perché il tour operator aveva l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa che lo mettesse a riparo in caso di fallimento. L’Associazione invita, pertanto, Todomondo a rendere noto il nome della compagnia d’assicurazione in modo tale che i consumatori possano rivolgersi ad essa per aprire la pratica di risarcimento.
Ma in prossimità del grande esodo c’è anche un’altra questione che agita le notti dei vacanzieri d’agosto e non solo. Myair, infatti, dopo una serie di disservizi procurati ai propri viaggiatori si è vista sospendere la licenza di volo dall’Enac. Anche in questo caso sono migliaia i consumatori lasciati a piedi o forzatamente in vacanza. Cosa fare? Mentre Adiconsum ha chiesto al Governo e all’Enac la creazione di un’unità di crisi della Farnesina per l’individuazione dei nostri connazionali all’estero in tali condizioni e, programmare il loro rientro a costo zero attraverso il Fondo di Garanzia appositamente costituito, per il Codacons la compagnia aerea non può prendere a pretesto la sospensione della licenza per non pagare la compensazione pecuniaria prevista per la cancellazione dei voli. La licenza, infatti, è stata sospesa proprio perché MyAir stava cancellando i voli e sarebbe un controsenso se la sospensione decisa dall’Enac finisse per ridurre le tutele del consumatore stesso invece che aumentarle.
Ecco alcune istruzioni:
- Rimborso. Il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro 7 giorni dell’intero costo del biglietto e la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.
- Compensazione. Indipendentemente dal rimborso, il passeggero ha poi diritto ad una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 Km, 400 euro per i voli tra i 1.500 ed i 3.500 Km (o oltre 3.500 Km per le tratte intracomunitarie) e 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’UE. La compensazione, infatti, non è dovuta solo se il vettore può provare che la cancellazione del volo è stata causata da “circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso’ o se il consumatore è stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso.
Tratto da helpconsumatori.it