Indennizzo diretto, Premuti: “Ecco i punti da rivedere”

rear view mirrorLa Corte Costituzionale interviene sull’indennizzo diretto e parla di “carattere alternativo, e non esclusivo, dell’azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore”. Quali le ripercussioni? E quali, più in generale, i problemi posti dall’indennizzo diretto? A rispondere è Fabrizio Premuti, responsabile Rc auto e assicurazioni di Adiconsum.

Cosa cambia con la sentenza?

Nella pratica non dovrebbe cambiare nulla perché la Corte interviene sul punto ma non può modificare l’andamento del quotidiano. E’ evidente che se fosse facoltativo il risarcimento diretto, – io lo chiamo risarcimento diretto e non indennizzo diretto – probabilmente andrebbe rivisto l’intero sistema. Già le associazioni dei consumatori del Cncu produssero all’inizio un documento in cui avevano individuato nel sistema del risarcimento diretto alcune falle e alcuni miglioramenti che dovranno essere apportati, come per esempio l’introduzione della terzietà nell’individuazione del valore economico del danno. Perché parlo di terzietà? Perché oggi siamo nella spiacevole condizione, e questo lo denunciamo da sempre, in cui il debitore stabilisce l’entità del debito. E questo è assolutamente improponibile.

Quali sono dunque i principali difetti del risarcimento diretto così come è impostato?

Prima cosa è appunto che il debitore non può certamente stabilire l’entità del debito ma dev’essere un ente terzo, quindi un perito terzo, un medico terzo, che vanno a individuare quali sono le entità del danno prodotto nei confronti del consumatore danneggiato, e quindi quali sono i valori che vanno applicati nel risarcimento. Non solo: vanno anche individuate le voci che vanno comprese nel risarcimento. Per esempio sul danno alle persone, visto che la sentenza si occupa proprio del danno verso i trasportati, si fa molta confusione su quello che può essere il danno patrimoniale, il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale… Qui va tutto riportato nell’ambito del diritto. E queste voci devono essere assolutamente individuate da una persona che non sia quella che è interessata nel pagamento del risarcimento. Ancora: è stata data all’impresa di assicurazione l’intera partita dell’informazione e dell’assistenza. Se vengono pilotate, e purtroppo abbiamo verificato che l’informazione e l’assistenza sono state pilotate proprio per rimanere magari nell’ambito dei forfait e produrre un lucro ulteriore alla compagnia, questo non va bene perché è ulteriore danno del danneggiato. Questi sistemi vanno rivisti così come va probabilmente rivisto il sistema del forfait.

Le tariffe sono effettivamente diminuite?

Se prendiamo i premi complessivi, dovremmo dire che probabilmente sono anche diminuite. Ma la realtà dei fatti non è questa, perché in quei territori in cui le compagnie si aspettavano la caduta dell’obbligo a contrarre, le hanno aumentate. Nei territori in cui intendono produrre nuovi assicurati, utilizzano la flessibilità tariffaria e abbattono le tariffe nuove depositate presso l’Isvap anche del cinquanta per cento. Non c’è un meccanismo tariffario al ribasso, c’è un meccanismo tariffario fortemente selettivo che è in antitesi con quello che ha prodotto, nel 1969, la rc obbligatoria.

Tratto da helpconsumatori.it

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