Da qui i provvedimenti – quattro in tutto – che sanzionano società di fornitura dei servizi e operatori di telefonia per circa 2,2 milioni di euro. Frutto dei diversi provvedimenti sono una multa complessivamente pari a 640 mila euro per Telecom Italia, 560 mila euro per Vodafone Omnitel, 480 mila euro per Wind Telecomunicazioni e 155 mila euro per H3G. A queste si aggiungono le sanzioni alle società fornitrici del servizio: 55 mila euro per Zeng Srl, 95 mila euro per Zed Italia Srl, 115 mila euro per Buongiorno SpA, 125 mila euro per Dada Spa.
Oggetto di valutazione sono state in particolare, rileva l’Antitrust, “alcune comunicazioni promozionali che non evidenziano in maniera adeguata, anche in considerazione del target di riferimento rappresentato da soggetti di età inferiore ai 18 anni, i costi e le condizioni degli stessi nonché la tipologia di servizio oggetto di promozione a fronte dell’invito a “scaricare” il contenuto multimediale di interesse”.
Diverse le reazioni da parte delle associazioni dei consumatori. L’Adoc sollecita una multa commisurata al fatturato delle aziende mentre il Codacons stima in 800 milioni di euro il business delle suonerie scaricabili. Per Federconsumatori e Adusbef, “Antitrust e Agcom sono costrette ad operare come dei poliziotti di quartiere”. L’Adiconsum sottolinea invece la necessità dell’azione collettiva a garanzia di un risarcimento.
“Apprezziamo ancora una volta lo sforzo dell’Antitrust di far rispettare le regole di mercato e di tutelare i consumatori – dichiara Carlo Pileri, presidente dell’Adoc – specialmente le fasce più deboli quali i ragazzi, maggiori utilizzatori del servizio. Ma le norme sono ancora troppo labili per dissuadere le società di telecomunicazioni dal praticare iniziative commerciali scorrette. Considerando che per le compagnie il fatturato derivante dai servizi quali loghi e suonerie si aggira sui 300 milioni di euro, secondo le nostre stime, una sanzione di 2,2 milioni non disincentiva affatto le società. L’Antitrust deve essere dotata di più poteri, deve avere la possibilità di comminare sanzioni proporzionali al fatturato, come avviene in altri Paesi, in primis gli USA. Crediamo infine, alla luce della sanzione comminata dall’Authority, che sia possibile per gli utenti chiedere il rimborso di quanto ingiustamente sottratto alle compagnie telefoniche, considerate responsabili”.
“Il fenomeno delle suonerie – ha detto il presidente Codacons Carlo Rienzi – genera in Italia un business annuo pari a circa 800 milioni di euro, ma sono troppe le truffe e le pratiche scorrette che caratterizzano questo settore. Basti pensare che 8 siti internet su 10, specializzati nella vendita di suonerie e prodotti simili, non rispettano la normativa europea. Il prezzo medio di una suoneria va dai 3 ai 5 euro e tra le principali scorrettezze a danno degli utenti vi è la prassi di non specificare l’avvenuta adesione ad abbonamenti settimanali, nonché quella di non indicare chiaramente come disdire il servizio di invio suonerie direttamente sul cellulare”.
“L’ambiguità della comunicazione commerciale, secondo l’Antitrust, risulta amplificata anche dal fatto che, tra i destinatari dei messaggi ingannevoli e dei servizi erogati, vi sono soggetti di giovane età che rappresentano i principali fruitori dei contenuti pubblicizzati – affermano Federconsumatori e Adusbef – È una vergogna che, a pochi anni dall’apertura del mercato delle telecomunicazioni, la concorrenza fra i pochi gestori si sviluppi spesso a danno degli utenti, contro ogni esigenza di trasparenza del mercato e di qualità e correttezza dei servizi offerti. Antitrust e Agcom sono costrette ad operare come dei poliziotti di quartiere. Ad essere colpiti sono spesso i più giovani ed i più anziani, entrambi vittime di politiche aggressive, a volte scorrette, e quasi sempre poco trasparenti”.
“In questi ultimi anni i consumatori hanno ripetutamente denunciato l’attivazione da parte dei gestori dell’abbonamento tramite lo scarico di loghi e suonerie come pratica commerciale scorretta – commenta Adiconsum – Una pratica le cui vittime erano soprattutto i più giovani che si trovavano addebitati sul proprio telefonino i costi di un abbonamento che non avevano richiesto. La sanzione è, però, soltanto un deterrente nei confronti delle imprese e non comporta il diritto ad alcun risarcimento automatico per il consumatore. Alla luce della legislazione vigente nel nostro Paese, il consumatore singolo, per ottenere il risarcimento deve ricorrere al giudice con gli inevitabili costi della giustizia ordinaria. Questo ripropone ancora una volta l’esigenza dell’azione collettiva in grado di risarcire dalle frodi e dalle truffe i consumatori che ne sono stati vittime”.
Tratto da Helpconsumatori.it